:[ AFAM RISPONDE ]:
Luca
2010-06-23
09:00:00
Vorrei sapere per favore per quanto tempo può essere gestita una farmacia in assenza del titolare per malattia alla luce del decreto Bersani?

RISPOSTA.
Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, c.d. “pacchetto Bersani”, convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006, ha previsto una serie di interventi di liberalizzazione in diversi settori economici, tra cui quello farmaceutico, in riferimento alla distribuzione di farmaci e alla gestione di farmacie, senza alcun riflesso per ciò che concerne la sostituzione temporanea del titolare di farmacia privata.
A tale proposito si richiama l’art. 11 della Legge n. 475 del 2 aprile 1968, così come modificata dalla Legge n. 362 dell’8 novembre 1991.
Tale norma, definendo la responsabilità del titolare nel regolare esercizio e nella gestione dei beni patrimoniali della farmacia, individua nell’unità sanitaria locale competente per territorio, l’ente qualificato per il rilascio dell’autorizzazione alla sostituzione nella conduzione professionale della farmacia, con altro farmacista iscritto all’ordine dei farmacisti e a seguito di motivata domanda del titolare.
L’art. 11 della L.362/91, comma 2, elenca i casi a cui può far seguito una richiesta di sostituzione temporanea:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie.
L’ipotesi da Lei prospettata, di sostituzione in assenza del titolare per malattia, può essere ricondotta nell’ambito dell’infermità, come prevista alla lettera a).
In tale caso l’unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia (art. 11 L.362/91, comma 3).
La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio ( art. 11 L.362/91, comma 4).
Ai fini della determinazione della durata si precisa che due periodi di sostituzione temporanea, agli effetti del periodo massimo, non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese (art. 11 L.362/91, comma 5).
Maria
2009-04-21
11:30:00
Vorrei sapere per favore se possibile 1) Il/la titolare deve essere residente nel comune della farmacia? 2) Nei 10 anni concessi all’erede per laurearsi devono essere compresi anche 2 anni post laurea? 3) Si può avere una proroga ai 10 anni per motivi di salute? 4) Chi compra una farmacia dopo quanto tempo può rivenderla? Grazie

RISPOSTA.
La legge n. 475/68 del 02/04/1968 può chiarire ogni suo dubbio in merito ai suoi quesiti, comunque le comunichiamo che:

1) non è necessario essere residenti nel comune della sede della farmacia;
2) deve conseguire la laurea, l’abilità e l’idoneità alla professione;
3) la proroga è specificata dalla legge n. 475/68 art. 11;
4) la farmacia può essere venduta dopo 3 anni come specificato dalla legge n. 475/68 art. 12.
Enrico
2008-10-27
10:05:00
Un direttore tecnico responsabile della farmacovigilanza di un grossista distributore con oltre 2 anni di esperienza e iscrizione all'albo può acquistare la titolarità di una farmacia?

RISPOSTA.
Per essere titolari di Farmacia acquistata o vinta a concorso bisogna avere uno di questi requisiti:
1) sia già stato titolare di farmacia;
2) sia risultato idoneo in un concorso per assegnazioni di sedi farmaceutiche;
3) abbia esercitato per almeno 2 anni in una farmacia aperta al pubblico.
Laura
2008-10-27
10:03:00
Perchè le vostre farmacie non fanno sconti?

RISPOSTA.
Nelle nostre farmacie è in distribuzione la carta fedeltà che consente la partecipazione alle speciali iniziative promozionali, non cumulabili con quelle stagionali, su vari prodotti parafarmaceutici, con tassativa esclusione dei farmaci etici, galenici, omeopatici, sop, otc e specialità veterinarie, oltre che beneficiare di appositi servizi dedicati. Consente altresì di accedere, in forma totalmente gratuita, al servizio di autoanalisi (glicemia, peso corporeo e misurazione della pressione arteriosa). Inoltre offre la possibilità di partecipare a progetti informativi e socio-assistenziali di prossima istituzione organizzati dal gruppo AFAM S.p.A..
Cinzia
2008-08-04
09:54:00
Per abortire si può utilizzare una struttura ospedaliera pubblica? C’è un costo?

RISPOSTA.
Le prestazioni connesse con l’interruzioni di gravidanza vengono assicurate dalle strutture pubbliche e precisamente presso i consultori dei centri salute dei distretti sanitari e le strutture ospedaliere delle ASL di riferimento.

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