• Finanziaria 2008: decreto del 21 dicembre 2007 (G. U. n. 2 del 03/01/2008) – Lo scontrino parlante
Con il decreto del 21 dicembre 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato la fine della fase sperimentale circa il monitoraggio della spesa sanitaria e la sua definitiva entrata in vigore a partire dal giorno successivo.
Arriva così in tutte le farmacie il cosiddetto “scontrino parlante”. Dopo l’introduzione facoltativa a partire dal luglio 2007, è scattato, dal primo gennaio 2008, l’obbligo di emettere questo nuovo tipo di ricevuta, una nuova modalità di documentazione delle spese sanitarie in cui compare l’indicazione dei dati fiscali dell’acquirente ed il nome del prodotto.
Lo scontrino parlante deve quindi contenere indicazioni circa la natura del medicinale, la qualità, il numero di confezioni acquistate e il codice fiscale del destinatario, come precisato dal Ministero della Salute. In tal modo, il contribuente potrà beneficiare, nella denuncia dei redditi, della detrazione delle spese mediche sostenute (art. 15, comma 1, lettera c del DPR n. 917/1986).
Il contenuto dettagliato dello scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie non determina violazione della privacy dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate infatti, dopo aver ricordato che i dati relativi agli oneri deducibili e/o detraibili sono forniti dal contribuente facoltativamente solo quando intende avvalersi dei benefici fiscali, ha inoltre evidenziato che il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003) inserisce l’Amministrazione finanziaria tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei “dati sensibili”, tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
Sono detraibili tutti i medicinali, sia quelli con obbligo di prescrizione medica sia quelli senza obbligo. Ma ci sono anche altri prodotti detraibili:
a) i prodotti omeopatici (in quanto sono stati equiparati ai medicinali, ai sensi dell’art. 1, Dlgs n. 178/1981, dalla Direzione generale del Ministero della Sanità);
b) i prodotti integratori alimentari (purché prescritti da un medico specialista a scopo curativo);
c) gli occhiali da vista e i liquidi per lenti;
d) le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, aghi, siringhe, ecc.);
e) i medicinali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (tale spesa confluisce nella voce “spese veterinarie” che beneficiano della detrazione del 19% sulla parte eccedente i 129,11 euro nel limite massimo di 387,34 euro);
f) talune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (sono elencati nel decreto n. 332 del 27 agosto 1999 emanato dal ministero della Sanità: ad esempio i pannoloni per incontinenti).
Dal punto di vista dell’utente, uno dei vantaggi della tessera sanitaria è la velocizzazione di tutto l’iter sanitario, per prescrizioni mediche, prenotazioni di esami e visite specialistiche, ritiro di referti e medicinali, o anche per fruire di cure termali. Viceversa, dal punto di vista degli Enti Pubblici vuole essere un efficace strumento per il monitoraggio di tutte le spese sanitarie, dalla quantità e qualità delle prescrizioni mediche, alle statistiche sull’utilizzo dei servizi ospedalieri, fino ai dati dettagliati relativi al consumo di farmaci (ad esempio se di marca o generici, se prelevati da assistiti dotati di esenzione).
Tutti coloro che intendono utilizzare lo “scontrino parlante” per usufruire del beneficio fiscale devono ricordarsi di esibire al farmacista la tessera sanitaria o il codice fiscale. In caso contrario, i farmaci non potranno essere detratti dalla dichiarazione dei redditi.