Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
Con la legge 18 giugno 2009, n. 69, all’articolo 11, il Parlamento ha conferito al Governo una delega, da attuare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la definizione normativa, mediante uno o più decreti legislativi, dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Il provvedimento, che stabilisce anche nuovi criteri per la definizione di farmacia rurale ed individua denominazione e simboli, risponde all’esigenza largamente illustrata e sentita dal Viceministro alla Salute Ferruccio Fazio di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio.
Il provvedimento, dopo aver ricevuto il parere favorevole delle commissioni di Camera e Senato, è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri riunitosi il 2 ottobre scorso e, sebbene manchi la firma della Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio dei ministri ha detto sì a un provvedimento che ha comunque ottenuto il parere positivo dalle commissioni di Camera e Senato.
La ratio che ha ispirato il decreto sta nell’esigenza di modificare la disciplina attuale considerata non più aderente alle esigenze della popolazione. Le carenze più evidenti si riscontrano nella mancata possibilità di consegna domiciliare dei farmaci, nella difficoltà di preparazione e dispensazione delle miscele per la nutrizione artificiale e nella necessità di rivedere il rapporto tra le farmacie e l’utenza a causa dall’invecchiamento della popolazione. Nasce, quindi, l’esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello nei confronti dei singoli assistiti in linea con i percorsi diagnostici terapeutici, nonché di effettuare servizi di prenotazione di assistenza specialistica ambulatoriale presso strutture sanitarie pubbliche e private. Tutto questo al fine di decongestionare i relativi servizi delle strutture sanitarie, semplificando le procedure e conseguentemente operando un risparmio di spesa. Nel lungo periodo, quindi, l’indicatore del raggiungimento dell’obiettivo sarà la semplificazione delle procedure e la decongestione delle strutture sanitarie insieme ad un maggiore gradimento dell’utenza che vedrà così soddisfatti i proprio bisogni più celermente. Dal lato della spesa delle amministrazioni, la misurazione degli effetti verrà individuata attraverso una effettiva diminuzione degli oneri, sia economici sia procedurali, per il Sistema sanitario nazionale e per gli enti locali.
Articolo 1
I nuovi servizi
L’articolo 1 provvede a definire nuovi compiti e funzioni assistenziali che le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Sistema sanitario nazionale potranno erogare nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia. Essi concernono:
a) La partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso:
o La dispensazione e la consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici;
o La preparazione e dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e degli antidolorifici;
o La dispensazione, per conto delle strutture sanitarie, dei farmaci a distribuzione diretta;
o La messa a disposizioni di operatori socio-sanitari, di infermieri e fisioterapisti per l’effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
b) La collaborazione a iniziative volte a diffondere il corretto utilizzo del farmaco e l’aderenza dei malati alle terapie mediche;
c) L’erogazione di servizi di primo livello attraverso la realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolte verso la popolazione in generale e verso specifici gruppi di rischio;
d) L’erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, su prescrizione del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento nelle farmacie di defibrillatori semiautomatici;
e) L’effettuazioni di prestazioni analitiche di prima istanza, nell’ambito dei servizi di secondo livello e rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, restando comunque escluse le attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue;
f) La possibilità di prenotare visite ambulatoriali presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di pagare il ticket e di ritirare i referti, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 23 giugno 2003, n 196).
L’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi è subordinata al rispetto di criteri che dovranno essere fissati con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in modo da garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità degli enti pubblici e quindi senza comportare maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica e senza l’assunzione di nuovo personale.
Anche per lo svolgimento dei nuovi servizi, il rapporto tra le farmacie e il Sistema sanitario nazionale resta disciplinato dallo strumento vigente delle convenzione, che deve essere conforme agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale e ai correlati accordi regionali. Questi stessi accordi nazionali e regionali dovranno fissare dei requisiti per le farmacie per poter erogare i nuovi servizi in oggetto.
Articolo 2
Modifiche della disciplina in materia sanitaria
Per coordinare le disposizioni in esame con la normativa vigente, vengono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria); in particolare all’articolo 8 sono apportate le seguenti tre modifiche.
La prima riguarda il primo comma regolante i principi alla base delle convenzioni tra Sistema sanitario nazionale, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Ai principi già elencati si inserisce la promozione della collaborazione tra il medico generale o il pediatra da una parte e le farmacie convenzionate al Sistema sanitario nazionale dall’altra.
La altre due modifiche sono apportate al secondo comma, il quale individua i contenuti della convenzione tra Sistema sanitario nazionale e singole farmacie. Vengono inseriti i nuovi servizi così come elencati dal decreto in esame e in particolare, viene aggiunto che i principi e i criteri per la remunerazione da parte del Sistema sanitario nazionale dei nuovi servizi svolti dalle farmacie sono definiti tramite accordo collettivo a livello nazionale, fissando il relativo tetto di spesa. Tale tetto è determinato entro il limite della diminuzione degli oneri per il Sistema sanitario nazionale, le regioni e gli enti locali derivante dallo svolgimento dei nuovi servizi da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’accertamento della diminuzione degli oneri si provvede sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni. Inoltre, entro i limiti di spesa fissati dall’accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione, gli accordi di livello regionale disciplinano altresì le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali individuate. Gli accordi regionali definiscono, infine, le caratteristiche strutturali ed organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con cui stipulare accordi per la fornitura dei servizi di secondo livello.
In sintesi, la spesa relativa ai nuovi servizi affidati alle farmacie sarà contenuta entro l’importo, certificato a livello regionale, reso disponibile dalle economie che si verificheranno su altri versanti di spesa, quali in particolare i risparmi che deriveranno dall’accelerazione dei processi di deospedalizzazione e dalla maggiore adesione dei pazienti alle terapie prescritte grazie alla collaborazione tra medici di assistenza primaria e farmacie (oltre che dal minor utilizzo di beni e ore lavorative da parte delle ASL). Da non sottovalutare anche la migliore accessibilità per i cittadini delle farmacie rispetto alle strutture della ASL.
Articolo 3
Accordo collettivo nazionale per le farmacie
Si apportano modifiche all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) al fine di coordinare le normative e di chiarire in maniera inequivocabile che anche gli accordi collettivi che regolano i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private devono essere rinnovati seguendo la procedura prevista al comma 9 del suddetto articolo.
La Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale ed ora anche per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private. Essa è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, viene disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto accordo collettivo nazionale.
Articolo 4
Le farmacie rurali
La legge 8 marzo 1968, n 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti locali) all’articolo 1 individua due categorie di farmacie:
1) Farmacie urbane: situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
2) Farmacie rurali: ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; sono comunque escluse quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui al punto 2) ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni istituiscono dispensari farmaceutici la cui gestione è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal comune.
L’articolo 2 della stessa legge individua un’indennità annua di residenza a favore del farmacista titolare delle farmacie rurali distinguendo tra le farmacie situate in località con popolazione a 3.000 abitanti (comma 1) e località con popolazione tra 3.000 e 5.000 abitanti (comma 2). Mentre il secondo comma viene abrogato, il primo viene modificato. La precedente modalità di calcolo dell’indennità si avvaleva di un sistema a scaglioni, in base al numero di abitanti: fino a 1.000, da 1.001 a 2.000 e da 2.001 a 3.000, secondo il principio che meno numerosa è la popolazione più alto è l’indennizzo. Con la modifica l’individuazione delle modalità di calcolo per individuare le indennità è rimessa all’accordo collettivo nazionale. Tali criteri di calcolo dovranno ad ogni modo tener conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui la farmacia è ubicata, ma anche di altri parametri di disagio in relazione alla ubicazione delle farmacie nonché all’ampiezza del territorio servito. Il regime transitorio prevede che, fino a quando non viene stipulato l’accordo collettivo in esame, l’indennità è calcolata in base alla norma preesistente.
Come individuato in una Nota di lettura del Servizio di bilancio del Senato, la nuova norma proposta non è del tutto coerente con la legge delega (art 11 legge 18 giugno 2009, n. 69) che l’ha ispirata, poiché nella delega si parlava di una revisione dei criteri di ruralità al fine di riservare l’indennità di residenza alle situazioni di effettivo disagio, senza prevedere una modifica degli importi. L’individuazione più puntuale dei criteri per il calcolo dell’indennità potrebbe modificare in aumento il numero dei beneficiari con ricadute sulla finanza pubblica; va tuttavia sottolineato che l’articolo 6 del decreto in esame ribadisce in via generica una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5
Utilizzo di denominazione e simboli
L’uso della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde su qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico o di altro tipo) è riservato alle farmacie aperte al pubblico e a quelle ospedaliere, in modo da garantire ai cittadini una più facile identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Sistema sanitario nazionale, viste le nuove funzioni ad esse attribuite.
Articolo 6
Invarianza degli oneri
Dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.